Trasporto Animali

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Ai sensi della LRT 19/7/2017 n. 35, è consentito l’accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo animale per passeggero.

I passeggeri che conducano cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola,ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l’utilizzo del trasportino in alternativa a guinzaglio e museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini che impediscano il contatto dell’animale con l’esterno. I contenitori suddetti (trasportini) devono avere le dimensioni massime di 140 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare posti a sedere, essendo altrimenti soggetti al pagamento della tariffa ordinaria.

Il passeggero che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose,la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).

L’animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale,in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.